CASUMARO DI CENTO 11/06/16 – (di GILBERTO TOSELLI) IL FATTO CHE CONTESTO: Il Consorzio di Bonifica Pianura Ferrara mi ha raddoppiato la tassa scolo 2016 rispetto al 2015 -vedi allegati- senza alcun giustificato motivo da parte mia in quanto gli immobili sono gli stessi da circa settanta anni (70), su terreno della Partecipanza Agraria di Cento, e con pertinenze inagibili causa sisma 2012, senza diritto di contributo per la sistemazione (quest’ultima e’ una decisione del Commissario delegato per la ricostruzione sismica). CONTESTO IL RADDOPPIO DELLA TASSA SCOLO APPLICATA DAL CONSORZIO SUI MIEI IMMOBILI PER I SEGUENTI MOTIVI (ma sono migliaia e migliaia le persone in Provincia di Ferrare ad essere sottoposte al gravoso aumento di tributo)
- Il comma 26 della legge 208 di stabilita’ 2016 varata da Renzi a fine dicembre 2015 stabilisce la nullita’ dei procedimenti che comportano aumenti tributari, con La sola esclusione della TARI, unico tributo a cui sono consentiti variazioni in piu’, DUNQUE L’AUMENTO DEL TRIBUTO CONSORTILE APPLICATO DAL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA E’ ILLEGALE, A MIO PARERE!!!!!
- Come si evince dall’ allegato, c’è una errata modalita’ di calcolo che porta ad un raddoppio del tributo, con totale mancanza di trasparenza, assurda ed ingiustificata in ogni documento contabile, dato che in tutti i documenti è possibile calcolare e verificare gli importi di TARI, IRPEF Nazionale, Regionale, Comunale, Bollette luce, gas, acqua ecc. ecc. TUTTI TRANNE QUELLI DEL CONSORZIO DI FERRARA DOVE, EVIDENTEMENTE VIGE IL PAGA E TACI PERCHE’ NON DEVI SAPERE: INFATTI HO INVIATO BEN 4 (QUATTRO) E-MAIL AL CONSORZIO, CHIEDENDO SPIEGAZIONI SULLE MODALITA’ DI CALCOLO, CON NESSUNA RISPOSTA RICEVUTA (tranne quella di avviso ricevimento e-mail); CREDO CIO’ DIMOSTRI LA LORO TOTALE INCAPACITA’ DI CALCOLO, FATTO EVIDENTEMENTE DA UN PROGRAMMA A COMPUTER, MA CON LA TOTALE IGNORANZA DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEGLI STESSI ORGANI COMPETENTI, LE CUI PERSONE NON SANNO DARE RISPOSTA AL CITTADINO, RITENUTO PERCIO’ UN VERO E PROPRIO LORO SUDDITO.
- Ritengo anche che sia infondato il raddoppio del tributo preteso; mi riferisco alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che cosi’ si è espressa : possono costituire oggetto di imposizione contributiva solo quando per effetto delle opere , sia derivato agli immobili un vantaggio specifico e diretto che non puo’ essere presunto o desunto in via indiretta per confronto con altri (Cassazione a Sezioni Unite 6/2/84 n.877; 8/7/93 n.7511; n.8960 del 1996) ed ancora : gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica (Corte Cassazione Sezioni Unite n.9857 del 14/10/96). Non ricordo opere di bonifica attuate dal Consorzio tali da portare ad un significativo incremento di valore ai miei modesti immobili, e men che meno opere attuate nel 2015 tali da giustificare il raddoppio del contributo.
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO MI PARE RAZIONALE LA MIA RICHIESTA DI ANNULLO DEL TRIBUTO 2016, RIPORTANDOLO AL VALORE 2015, ANCHE NEL RISPETTO DELLA LEGGE NAZIONALE DI STABILITA’; RESTA POI VALIDA LA RICHIESTA DI CONOSCERE LA MODALITA’ DI CALCOLO, COSI’ COME AVVIENE NEGLI ALTRI CASI.