CENTO (FE) 02/10/20 – ( DI MARCO RABBONI) QUALITA’ DELL’ARIA DA MIGLIORARE PROVVEDIMENTO DI SETTE DOMENICHE A PIEDI: ECCO LE DATE !
Stop alle auto anche per il Comune di Cento. In tutto il territorio comunale, dunque, avendo una popolazione residente superiore ai 30mila abitanti, vige il rispetto delle regole che impongono il blocco auto dal primo di ottobre al 10 gennaio 2021 per diminuire i problemi legati alla qualità dell’aria dovuti all’inquinamento causato anche dalla circolazione degli automezzi. Per questo da oggi, 1 ottobre, è in vigore un’ordinanza firmata dal sindaco Fabrizio Toselli che impone delle limitazioni al traffico e il blocco auto per sette domeniche, fino al 10 di gennaio. Sono sette le domeniche dove è previsto il blocco auto: in ottobre sono domenica 4 e il 25, in novembre l’1 e il 22, in dicembre invece il 6 e il 13 dicembre. L’ultima è a gennaio: domenica 10. Il blocco non vale per tutti gli accessi ai luoghi di cura e agli ospedali. Nell’ordinanza sono elencate anche tutte le categorie di auto che possono e non possono circolare.
Ordinanza del Sindaco N°. 127 del 01/10/2020.
Oggetto: PAIR 2020 – QUALITA’ DELL’ARIA – PROVVEDIMENTI FINALIZZATI A RIDURRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
IL SINDACO
Premesso che:
- l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) individua nelle polveri fini, che superano le naturali barriere di difesa dell’organismo, le responsabili dirette dell’insorgenza di tumori;
- nonostante sia stato rilevato il miglioramento della qualità dell’aria negli ultimi decenni, l’inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura, nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte dell’ambiente naturale dell’Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
- l’area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e meteoclimatico;
- in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell’aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale dei parametri particolato (PM10), biossido di azoto (NO2) e ozono (O3);
- il particolato (PM10 e PM2,5) è l’inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa e gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall’agricoltura, dall’industria e dal riscaldamento domestico;
- gli obiettivi di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell’aria;
Visto che:
- la direttiva europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente pone in capo agli Stati membri l’obbligo di valutare la qualità dell’aria ambiente e , di conseguenza , adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Provincie autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) , gli ossidi di azoto e l’ozono;
Premesso inoltre che:
- la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 115 del 11/04/2017 ha approvato il PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale), il cui obiettivo è tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini e garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria fissati dall’Unione Europea entro il 2020, attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi. Tale Piano stabilisce, per il periodo 2015-2020, le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, definendo le fasce orarie, i periodi dell’anno particolarmente critici per la qualità dell’aria e le misure emergenziali, non
consentendo deroghe ulteriori rispetto a quelle fissate nel Piano stesso al fine di omogeneizzare le limitazioni a livello regionale e renderle così maggiormente efficaci;
- in data 25/07/2017 è stato sottoscritto il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” tra il Ministero dell’Ambiente e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, al fine di individuare interventi comuni da porre in essere per migliorare la qualità dell’aria e contrastare l’inquinamento atmosferico;
- con D.G.R. n. 1412 del 25/09/2017, recante “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive rispetto al PAIR 2020 per il risanamento della qualità dell’aria;
- che a causa della situazione epidemiologica dovuta al coronavirus si è ritenuto opportuno prorogare in parte le disposizioni del PAIR 2020, adottando nel periodo
1 ottobre / 10 gennaio le medesime limitazioni vigenti nel precedente periodo ottobre 2019 / marzo 2020;
- Preso atto dei comma 2 e 3 del decreto n. 181 del 25/09/2020 del Presidente della Regione Emilia – Romagna che prevedono, a seguito di una decisione condivisa con Lombardia, Piemonte e Veneto, che l’adozione dei provvedimenti di limitazione della circolazione , previsti per la lotta allo smog nella stagione invernale 2020/2021, siano attuati in due passaggi diversi e, nello specifico, il blocco dei diesel euro 4 sia vigente a partire dall’ 11 gennaio 2021 (da tale data STOP a: veicoli benzina fino a euro 2 , veicoli diesel fino a euro 4, veicoli metano- benzina e GPL- benzina fino a euro 1 , cicli e motocicli fino a euro 1)
- Vista la Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 “Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato diverse disposizioni sulla qualità dell’aria e visto in particolare l’art 40:
<<Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo.
- Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese>>
Considerato:
- che il Comune di Cento, in quanto Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, è tenuto all’attuazione dei provvedimenti individuati dall’art. 14 e art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR;
Richiamata la comunicazione alla Giunta Comunale nr 45325/2016 con la quale la Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Mobilità chiedeva di definire quali “centri abitati” individuati sul nostro territorio ai sensi del Codice della Strada rendere oggetto dei provvedimenti e delle limitazioni alla circolazione previste dal Piano Aria Integrato Regionale 2020, tenuto conto che le sette frazioni del Comune di Cento presentano caratteristiche tali da differenziarle dal Capoluogo, quali:
- la necessità di utilizzo della viabilità interna al centro abitato per il transito dei mezzi agricoli,
- la scarsa presenza Trasporto Pubblico Locale che dovrebbe sostituirsi ai mezzi privati non ammessi,
- l’assenza di “parcheggi scambiatori” posti al limite del confine del centro abitato oggetto di limitazione,
- la presenza di una densità abitativa singola tale da porsi ben al di sotto del limite dei
30.000 abitanti individuato dalla norma,
- considerata la distribuzione delle principali scuole , l’ubicazione dell’ospedale cittdino
Dato atto altresì che l’Amministrazione Comunale con la nota prot. 49863/2017 forniva, sulla base delle motivazioni sopra esposte, indicazione di limitare la validità del presente provvedimento alle sole vie poste all’interno del centro storico di Cento capoluogo, delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre , Via XXV Aprile, Via 27 Gennaio, Via Bologna con esclusione delle stesse;
Richiamati:
- l’art. 13 della Legge 833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- l’art. 50 del Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 115 del 11/04/2017;
- il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” sottoscritto in data 25/07/2017 tra il Ministero dell’Ambiente e i Presidenti delle regioni Emilia- Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- gli 5, 7 e 37 del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della Strada”;
- la L. n. 689/1981 “Modifiche al sistema penale”;
- l’art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- il D.M. n. 186 del 7/11/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- il Regolamento regionale n. 1 del 4/1/2016 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”;
- l’art. 182 comma 6 bis del Lgs. n. 152/2006 “Testo unico in materia Ambientale”;
- l’art. 16 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non è in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione;
- La Legge Regionale nr 14/2018 “Attuazione della sessione Europea Visto Regionale 2018
– Abrogazioni e modifiche di Leggi Regolamenti e singole disposizioni normative regionali”
ORDINA
Per tutte le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
- nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nel periodo 01/10/2020 – 10/01/2021 compreso, nella fascia oraria 30 – 18.30, nelle vie poste
all’interno del centro storico di Cento capoluogo , delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV Aprile a Via 27 Gennaio) , Via 27 Gennaio, Via Bologna con esclusione delle stesse, il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli a motore :
- veicoli alimentati a BENZINA PRE EURO e EURO 1;
- veicoli DIESEL PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3
- ciclomotori e motocicli PRE
- Il presente provvedimento non si attua nelle giornate festive di Martedì 08/12/2020, Venerdì 25/12/2020, Venerdì 01/01/2020, Mercoledì 06/01/2021
- nelle seguenti domeniche ecologiche e quindi nelle giornate di domenica 04/10/2020, 25/10/2020, 01/11/2020, 22/11/2020, 06/12/2020, 13/12/2020, 10/01/2021 nella fascia oraria 8.30 – 18.30 nelle vie poste all’interno del centro storico di Cento capoluogo , delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre , Via XXV Aprile, Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV Aprile a Via 27 Gennaio) , Via 27 Gennaio, Via Bologna con esclusione delle stesse, il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli a motore :
- veicoli alimentati a BENZINA PRE EURO e EURO 1;
- veicoli DIESEL PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3
- ciclomotori e motocicli PRE
Sono sempre escluse le strade che costituiscono vie di accesso alle strutture di ricovero e cura (ospedali)
Si richiama quanto disposto dall’art 16 del vigente Regolamento di Polizia Urbana :
<<Articolo 16 – Sosta o fermata di veicoli a motore 1. E’ fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.>>
- L’adozione delle seguenti misure emergenziali se, nel periodo dal 01/10/2020 al 10/01/2021, nei giorni di controllo (lunedì e giovedì di ogni settimana) il bollettino di monitoraggio emesso da ARPAE evidenzia, nell’ambito territoriale della Provincia di Ferrara, l’avvenuto superamento continuativo del valore limite giornaliero di PM10 nei tre giorni precedenti il controllo, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, nella fascia oraria 8,30/18,30
- nelle vie poste all’interno del centro storico di Cento capoluogo , delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV Aprile a Via 27 Gennaio), Via 27 Gennaio, Via Bologna con esclusione delle stesse, il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli a motore :
- veicoli alimentati a BENZINA PRE EURO e EURO 1;
- veicoli DIESEL PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 , EURO 4
- ciclomotori e motocicli PRE
- divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa combustibile solida (legna, pellet, cippato, altro) CON CLASSE EMISSIVA < 4 stelle nelle unità immobiliari dotate di impianto alternativo;
- divieto, per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto, anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006
- nelle vie poste all’interno del centro storico di Cento capoluogo , delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV Aprile a Via 27 Gennaio), Via 27 Gennaio, Via Bologna con esclusione delle stesse, il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli a motore :
- 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. In deroga al divieto di cui sopra, qualora l’adozione delle misure emergenziali coincida con le date del 5 e 6 Gennaio 2021 sono consentiti i roghi dei fantocci della befana e lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici,.
- abbassamento di 1°C della temperatura negli ambienti riscaldati fino al limite massimo di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali ed assimilabili. Sono esclusi da questa disposizione gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
- potenziamento dei controlli sul rispetto della presente
Tali misure emergenziali entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare specifici provvedimenti e decorrono dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE e sono mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori a livello provinciale di PM10 non rientrano al di sotto del valore limite giornaliero
La comunicazione alla popolazione concernente il superamento per 3 giorni consecutivi del limite giornaliero di PM10, con conseguente attivazione delle misure prescritte al punto 4, sarà effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale del Comune, oltre che con qualsiasi altro mezzo di comunicazione a disposizione dell’ente ritenuto utile e idoneo a diffondere la notizia al massimo livello (comunicati stampa, social network service, pannelli a messaggio variabile, ecc.);
la comunicazione alla popolazione concernente il rientro nei limiti del parametro PM10, con conseguente cessazione delle misure prescritte al punto 4, sarà effettuata con le stesse modalità di cui al periodo precedente, ARPAE provvede inoltre ad effettuare delle previsioni su base statistica che permettono, in caso di previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in aria di PM10, di non attivare le misure emergenziali nonostante i 3 giorni di superamento consecutivi. Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR2020)
- in tutto il territorio di Cento,:
- dal 01/10/2020 fino al 31/03/2021, divieto di utilizzo di combustibili solidi per riscaldamento ad uso civile nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile, negli impianti con classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” ovvero nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato; è stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione prescrizioni sul
- divieto di installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
- Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 3, i seguenti veicoli:
- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- ciclomotori e motocicli elettrici
- autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car- pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada ;
- Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione:
- veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza la Polizia Stradale, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario, il servizio di manutenzione strade, il servizio di raccolta dei rifiuti ;
- veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro;
- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli ufficiali giudiziari in servizio;
- veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, );
- veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili,;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;
- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole ecantieri;
- veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- carri funebri e veicoli al seguito;
- veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la
- prenotazione;
- veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di
prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.) e i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n.
- mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell’intervento
C O N F E R M A L A V A L I D I T A ‘
- per la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico oltre alle limitazioni di cui alla presente Ordinanza valgono le disposizioni delle precedenti ordinanze in materia;
S O S P E N D E
Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato .
D I S P O N E I N O L T R E
- che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva
- La verifica dell’esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada per quanto riguarda le limitazioni alla circolazione veicolare e al Corpo di Polizia Municipale, agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli organi addetti al controllo di cui all’art. 13 Legge 689/81 per quanto riguarda le altre
Per consentire l’ attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti. L’uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro .
- Fatto salvo l’eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della Strada”, ovvero:
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 168,00 a € 679,00, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell’art. 195 comma 3 del Codice della strada;
- Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio: sospensione della patente di guida da quindici a trenta
- La violazione dell’obbligo di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dei veicoli previsto dall’art . 16 del Regolamento di Polizia Urbana comporta l’applicazione dell’art 157 comma 2 e c 8 del Codice della Strada
- ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., l’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 4, 5 del presente atto (e relativa sotto articolazione, escluso punto 1,
sanzionato ai sensi del precedente punto c) è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
- Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l’agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.
INFORMA
- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento
- La presente Ordinanza entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sarà resa nota mediante trasmissione di copia della stessa ai seguenti destinatari, per le rispettive competenze:
PREFETTURA DI FE pec
QUESTURA DI FE pec
FORZE DI POLIZIA
(CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA DI STATO) pec
VVF pec
118 pec
AZIENDA USL FE pec
TPER pec
HERA SPA pec
CLARA SPA pec
CMV SERVIZI SRL pec
ARPAE pec
UFFICIO COMUNICAZIONE sede
Il Sindaco
TOSELLI FABRIZIO / INFOCERT SPA
La presente copia è composta da n….. pagine, è conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all’art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.
Cento, lì Il Pubblico Ufficiale






