CENTO (FE) 01/01/26 ( COMUNICATO STAMPA) – L’ANNO NUOVO PORTA I BUONI AFFARI DEI SALDI DI FINE STAGIONE CHE, COME, ANNUNCIA CONFCOMMERCIO E FEDERAZIONE MODA DI FERRARA PARTIRANNO DA SABATO 3 GENNAIO 26 E TERMINERANNO IL 03 MARZO 26!
Partono ufficialmente i saldi da sabato 3 gennaio: Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari complessivo di 4,9 miliardi di euro: sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali 2026. La conclusione sarà poi dopo i classici sessanta giorni.
“Un occasione per dare una boccata d’ossigeno alle attività di vicinato – commenta Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara – un ulteriore elemento in città come in provincia di fornire un ulteriore momento di accoglienza al fitto calendario di iniziative ed eventi che si susseguono in queste festività natalizie. Il commercio di prossimità è vita, relazione, socialità che si aggiungono al consueto mix di professionalità, convenienza dei nostri operatori. Una possibilità di ospitalità e di attrazione ai visitatori, in una situazione che deve fare i conti con i toni chiaroscuri nel prenatalizio, che pure ha avuto su alcuni tipologie di articolo punte di eccellenza, e che evidentemente ha visto assottigliarsi le capacità di spesa. I negozi vanno sostenuti e supportati: le attività costituiscono infatti un momento centrale della vita delle città, dai centri storici alle periferie. Ancora oggi il negozio fisico è al centro delle attenzioni dei consumatori”.
Per il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni: «C’è attesa per i saldi, appuntamento importante per il rilancio dei consumi di moda e per il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie. I saldi generano, benefici diffusi: consentono ai consumatori di acquistare prodotti di qualità e durevoli a prezzi convenienti e, allo stesso tempo, contribuiscono a vivacizzare i centri urbani. A differenza di altre formule promozionali estemporanee – che dovrebbero durare qualche giorno soltanto, ma invece si prolungano a dismisura senza alcuna certezza – i saldi offrono un quadro regolamentato e riconoscibile che raccoglie la fiducia, del consumatore e favorisce decisioni di acquisto più consapevoli. Si tratta inoltre di un momento sentito anche sotto il profilo turistico, perché favorisce l’aumento dei flussi di visitatori alla ricerca di un’esperienza d’acquisto autentica. Un’esperienza che garantisca ai consumatori convenienza, trasparenza e fiducia, anche grazie ad una data di avvio certa in tutta Italia e a una durata definita. Nei saldi, grazie al servizio e alla consulenza dei commercianti, gli acquisti sono più consapevoli e sostenibili. Infine, sarà decisivo per affrontare consapevolmente il 2026 un rinnovato spirito di collaborazione tra aziende fornitrici e negozi fondato su principi di trasparenza, condivisione del valore e fiducia reciproca. Altrimenti si rischia di indebolire il ruolo economico e sociale della distribuzione specializzata sul territorio e della filiera della moda in generale».
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (art. 135 bis del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo)
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi (Art. 17 bis D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. 26/2023 di recepimento della Direttiva UE «Omnibus»). Le vendite di fine stagione si concluderanno il 3 marzo 2026.
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (art. 135 bis del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo)
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi (Art. 17 bis D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. 26/2023 di recepimento della Direttiva UE «Omnibus»). Le vendite di fine stagione si concluderanno il 3 marzo 2026.








