CENTO (FE) 10/11/22 ( NOTA STAMPA)PRODOTTI TIPICI AGROALIMENTARI, LEGA PRESENTA PROGETTO DI LEGGE PER VALORIZZARE LE ECCELLENZE COMUNALI…
l primo firmatario Pompignoli: “La proposta è volta a istituire e disciplinare il Registro regionale dei Comuni con prodotti di Denominazione Comunale (De.Co.)”. Il vice-capogruppo Delmonte: “Strumento finalizzato alla promozione e valorizzazione delle tradizioni locali e dei prodotti che da quel territorio provengono” L’obiettivo è quello di valorizzare l’autenticità, la tradizione identitaria, la sostenibilità delle eccellenze gastronomiche, alimentari, enogastronimiche, turistiche, culturali e rurali di ogni singolo territorio: il gruppo regionale Lega per Salvini Premier Emilia-Romagna ha presentato questa mattina la proposta di Legge che istituisce e disciplina il Registro Regionale dei Comuni con prodotti di Denominazione Comunale (De.Co.).
A presentarla nel corso di una conferenza stampa il consigliere regionale e presidente della commissione Bilancio, Affari generali ed Istituzionali e primo firmatario del Pdl, Massimiliano Pompignoli, ed il vice-capogruppo in consiglio regionale della Lega, Gabriele Delmonte.
“Col nostro Progetto di legge, che consta di 7 articoli – spiega il primo firmatario Pompignoli – , proponiamo di istituire un Registro regionale dei Comuni con prodotti di Denominazione Comunale (De.Co.), denominazione comunale che viene adottata con deliberazione del Comune, il quale attesta il legame fortemente identitario di un prodotto alimentare, agroalimentare, enogastronomico, artistico o artigianale, una ricetta della tradizione locale, una tecnica di coltivazione, di allevamento o di pesca, una festa, fiera o sagra di ricorrenza purché espressione riconosciuta di tradizioni locali del comune di provenienza”.
“Con questa proposta di legge, proponiamo che la Regione si impegni a sostenere, anche economicamente, la valorizzazione e la promozione dei prodotti De.Co., nell’ambito della difesa delle pratiche legate al lavoro, alla coltivazione e alla lavorazione agricola, ittica e artigianale” aggiunge. Questi marchi di garanzia sono nati, infatti, in seguito alla Legge n. 142 dell’8 giugno 1990, che consente ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell’ambito dei principi sul decentramento amministrativo, in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali.
In altre parole: questo progetto di legge intende appunto fornire ai Comuni dei nostri territori, che vantano un notevole numero di prodotti, lavorazioni e tradizioni locali, delle linee guida ed uno strumento normativo unitario per il riconoscimento e la valorizzazione di questi prodotti, queste attività e queste tradizioni che proprio grazie alla loro territorialità, risultano inimitabili.
Ma non solo: “La De.Co. si pone anche l’obiettivo di dare visibilità all’opera di tutti quei piccoli e piccolissimi produttori presenti nel territorio comunale e ai loro prodotti che, a motivo della limitata estensione geografica dell’area di produzione, non sono sufficientemente conosciuti dal grande pubblico, ma restano confinati in un mercato di nicchia. Inoltre costituisce anche una forma di garanzia per il consumatore, in quanto vale ad attestare l’origine, la genuinità, la composizione e le modalità di preparazione dei prodotti, che vengono codificate da specifici disciplinari di produzione, stabiliti dal Comune, nel rigoroso rispetto degli usi, delle consuetudini e delle tradizioni locali” conclude Pompignoli.
“Molte altre Regioni (Campania, Liguria, Sicilia, Marche, Toscana non ancora approvata) hanno regolamentato, con propria legge ed in maniera organica, la Denominazione Comunale, istituendo e disciplinando il Registro regionale dei Comuni con prodotti a denominazione comunale” aggiunge il vice-capogruppo Lega, Gabriele Delmonte. “La De.Co. è in sostanza uno strumento di marketing territoriale finalizzato alla promozione e valorizzazione delle tradizioni locali e dei prodotti che da quel territorio provengono ed, in quanto tale, questa attestazione rappresenterebbe un incredibile volano per l’economia e lo sviluppo stesso del territorio” ha concluso Delmonte.
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“DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DE.CO. E ISTITUZIONE
DEL REGISTRO GENERALE DEI COMUNI CON PRODOTTI DE.CO”
RELAZIONE
Con questa proposta di legge si intende consentire ai Comuni la facoltà di disciplinare,
nell’ambito dei principi sul decentramento amministrativo e delle potestà loro
attribuite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, la valorizzazione dei prodotti
tradizionali, che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali e che non sono
disciplinate dalla legge per la promozione dello sviluppo economico, compito
attribuito agli stessi Comuni dagli articoli 2 e 9 dell’ordinamento delle autonomie.
Contestualmente, si propone di istituire e disciplinare il “Registro regionale dei
prodotti a denominazione comunale (DE.CO.)” come peraltro già avvenuto in altre
Regioni (Campania, Liguria, Sicilia, Marche e Veneto) in modo da regolamentare in
maniera organica un tipo di attestazione di provenienza.
La regolamentazione delle De. Co. ad opera del legislatore regionale non può che
avvenire nel rispetto del riparto di competenze tra UE, Stato, Regioni in tema di
“marchi”, “attestazioni” e “denominazioni” delineato dalla giurisprudenza della Corte
di Giustizia e della Corte costituzionale.
Si evidenzia, però, che è stata considerata compatibile con la disciplina europea la
previsione di “«marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea
vigente», da rinvenirsi, quest’ultima, negli artt. 66 e 67 del Regolamento CE n. 207/09
del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che attiene ai “Marchi comunitari collettivi” (Corte
cost., sent. n. 260 del 2014).
Inoltre, il legislatore regionale deve avere cura di non sovrapporre la disciplina dei
“marchi collettivi regionali” o, come nel caso del DDL in questione, delle
“denominazioni comunali”, a quella delle denominazioni protette a livello europeo.
La presente proposta tende a collocarsi entro la sfera della cultura e della tutela di
tradizioni locali che sono in diversi casi strettamente legate – e spesso originate – a
prodotti di elevata qualità, sovente inimitabile, che tuttavia hanno limitata rilevanza
economica per la quantità nella quale vengono destinati a consumatori abituali, legati
all’ambiente da dove essi hanno origine o dove conservano effetti e beni.
Non si può, infatti, non riconoscere l’esistenza di un forte interesse dei Comuni alla
conservazione di prodotti che si identificano con gli usi e quindi con le tradizioni locali,
e che fanno parte della cultura popolare: interesse che risulta da tutta una serie di
manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.
La proposta di legge, infatti, intende fornire ai Comuni delle linee guida ed uno
strumento normativo per il riconoscimento e la valorizzazione di prodotti, attività e
tradizioni strettamente locali che vantano un’elevata rappresentatività ma che al tempo
stesso sono strettamente legati all’ambienta da dove hanno origine e che, proprio per
questo, risultano inimitabili.
ARTICOLATO
Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove, valorizza e sostiene le Denominazioni Comunali, di seguito
De.Co., quale strumento efficace per promuovere il territorio attraverso la salvaguardia
delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche locali, nonché attraverso la
valorizzazione delle tradizioni, delle esperienze, dei saperi e delle specificità storico
culturali del territorio.
2. Nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di
protezione di indicazioni geografiche e denominazione di orgine dei prodotti
alimentari, agroalimentari e enogastronomici, come prevista dall’articolo 13 del
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151 sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dall’articolo 103 del Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,
la presente legge regionale promuove la conoscenza e l’espansione, mediante
l’istituzione di un apposito Registro regionale, dei prodotti De.Co. così come
individuati dai Comuni del cui territorio costituiscono espressione e patrimonio, ai
sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
3. Non possono essere inclusi nel Registro regionale De.Co. i prodotti interessati da
indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonché i prodotti inseriti nell’elenco di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449). Nel
caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., nonché in caso di iscrizione
nell’elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998 questa
denominazione decade automaticamente.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) De.Co.: denominazione comunale, deliberata dal Comune e contrassegnata dal
Sindaco, che attesta il legame fortemente identitario di un prodotto De.Co. con il
territorio comunale, specificando come tale denominazione non costituisce marchio di
qualità o di certificazione ma uno strumento di identificazione, valorizzazione
turistico-culturale locale e il riconoscimento stesso del legame esistente tra il prodotto e
l’ambito geografico ove si inserisce.
b) Prodotto De.Co.: prodotto alimentare, agroalimentare e enogastronomico, artistico o
artigianale, una ricetta della tradizione locale, una tecnica di coltivazione, di
allevamento o di pesca, una festa, fiera o sagra di ricorrenza purchè espressione
riconosciuta di tradizioni locali;
c) Registro regionale De.Co.: registro di cui all’articolo 3 nel quale sono iscritti i
Comuni con prodotti De.Co. e i relativi prodotti De.Co., nonché i soggetti giuridici che
effettuano dette produzioni tradizionali;
d) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: riferimento orientativo volto
a regolarizzare e realizzare procedure omogenee nell’attribuzione delle De.Co.
Rappresenta, inoltre, un riferimento univoco per l’iscrizione dei comuni e delle De.Co.
al relativo Registro regionale.
Art. 3
Registro regionale De.Co..
1. È istituito il Registro regionale De.Co. all’interno del quale sono iscritti i Comuni e i
relativi prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento De.Co., nonché i soggetti
giuridici, a titolo individuale o in forma associativa cui sono riconducibili i prodotti
De.Co., con ogni informazione utile all’individuazione delle specifiche caratteristiche
dei prodotti e della localizzazione e dell’estensione del territorio di riferimento.
2. Ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte delle
amministrazioni comunali mediante apposita deliberazione e rispettivo regolamento
comunale, il Registro regionale De.Co. costituisce una base informativa pubblica
divulgabile e viene identificato da un apposito logo.
3. La Giunta regionale individua un logo distintivo per le diverse categorie di prodotti
De.Co. iscritti al Registro, quale strumento di loro identificazione e valorizzazione.
4. Il Registro regionale dei comuni con i prodotti De.Co. è tenuto dalla Giunta
regionale.
5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore di questa legge,
con proprio atto e sentita la Commissione Conbsiliare competente provvede:
a) ad individuare le strutture regionali interessate alla tenuta e alla gestione del
Registro regionale De.Co., nonché le modalità, anche digitali, di tenuta e gestione del
Registro regionale De.Co.;
b) a definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co., di aggiornamento,
nonché le modalità di cancellazione dallo stesso;
c) a definire le sezioni e le informazioni che andranno a comporre il Registro regionale
De.Co.;
d) a fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole
per la sua concessione ed il suo ritiro;
e) a definire tutte le modalità di diffusione del Registro regionale De.Co..
5. La Giunta regionale, al fine di offrire orientamenti comuni alle Amministrazioni
comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul proprio territorio di competenza,
entro centoventigiorni dall’entrata in vigore di questa legge, provvede, con atto
proprio e sentita la commissione consiliare competente, ad emanare apposito
regolamento di iscrizione al suddetto Registro.
Art. 4
Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale De.Co.
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, sentita la competente commissione assembleare, con propria deliberazione,
approva il regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale De.Co, di seguito
Regolamento.
2. Il regolamento di cui al comme 1 dispone in ordine a:
a) individuazione della struttura amministrativa regionale competente alla tenuta del
Registro e modalità di tenuta;
b) definizione della strutturazione del Registro e della sua articolazione in sezioni per
le diverse tipologie di prodotti De.Co. ed i rispettivi campi informativi di cui le diverse
sezioni sono corredate;
c) definizione delle procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co. e per
l’aggiornamento dello stesso;
d) definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari
tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di
superamento degli stessi;
e) regolamentazione dei caratteri tecnici e dimensionali per i loghi distintivi dei diversi
prodotti De.Co.;
f) definizione dei requisiti minimi dei prodotti De.Co. per l’iscrizione al Registro
Regionale;
g) individuazione di modelli di disciplinari peri prodotti che intendono perseguire il
riconoscimento De.Co.
Art. 5
Promozione dei prodotti De.Co.
1. La Giunta regionale, anche nell’ambito degli strumenti di programmazione e
promozione previsti dall’ordinamento regionale, attua programmi ed iniziative di
carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti DE.CO., così
come individuati dalla presente legge, promuovendone la divulgazione anche
attraverso piattaforme digitali, comprese quelle dei soggetti dicui alla legge regionale
25 marzo 2016, n. 4.
2. La Giunta regionale, in combinato disposto a quanto previsto dalla L.R. 7 aprile 2000,
n. 23 e successive modifiche e intregrazioni nonché dalla L.R. 21 marzo 1995, n. 16 e
succesive modifiche e integrazioni, definisce le tipologie di spesa ammissibili per la
concessione dei contributi per le iniziative di cui al comma 1.
3. Al fine di sviluppare l’autenticità, la tradizione identitaria, la sostenibilità delle
eccellenze gastronomiche, alimentari, enogastronimiche, turistiche, culteruali e rurali
del terriotrio, la Regione Emilia-Romagna sostiene, anche economicamente, i Comuni
che intendono adottare iniziative di promozione e diffusione delle Denopminazioni
Comunali.
Art. 6
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, trasmette alla commissione consiliare competente, con cadenza
biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente,
in particolare, le seguenti informazioni:
a) dati ricognitivi circa i prodotti iscritti nel Registro, suddivisi per tipologie e territorio
di riferimento;
b) iniziative di promozione delle Denominazioni Comunali attuate ai sensi dell’articolo
5.
Art. 7
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro
50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte mediante l’istituzione
nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell’ambito
di missioni e programmi specifici. La copertura è assicurata dai fondi a tale scopo
accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e
accantonamenti – Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio
di previsione 2022-2024.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative
variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di
cui alla presente legge nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte
dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).